Art. 15.
(Articolazione territoriale del Corpo
di polizia penitenziaria).

      1. Nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono istituiti i comandi regionali del Corpo di polizia penitenziaria, ai quali è affidata la competenza sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi in ambito regionale. Il comandante regionale ha doveri di dipendenza funzionale nei confronti del provveditore regionale.
      2. Ai comandi regionali del Corpo di polizia penitenziaria è preposto, in conformità alla tabella B allegata alla presente legge, un dirigente superiore o un primo dirigente del medesimo Corpo che esercita le funzioni di comandante regionale.
      3. In ciascuna provincia sono istituiti, alle dipendenze dei comandanti regionali, i comandi nucleo operativo del Corpo di polizia penitenziaria, ai quali è affidata la competenza sui controlli sui soggetti in esecuzione penale esterna, sull'organizzazione, sulla pianificazione e sul funzionamento dei servizi in ambito provinciale limitatamente alle traduzioni e ai piantonamenti, nonché sulla direzione delle attività di competenza indicate negli articoli 16 e 17, comma 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, sono individuate le sedi giudiziarie presso le quali istituire i comandi nucleo operativo.
      4. A capo di ciascun comando nucleo operativo è preposto un appartenente al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
      5. Presso ogni istituto penitenziario, articolazione, servizio o scuola sono istituiti i comandi dei reparti del Corpo di polizia penitenziaria. Il comandante del reparto ha doveri di dipendenza funzionale nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, servizio o scuola.

 

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      6. Il comando dei reparti del Corpo di polizia penitenziaria operanti negli istituti penitenziari è affidato al personale direttivo del medesimo Corpo secondo i seguenti criteri:

          a) reparti con più di quattrocento unità, un vice questore penitenziario;

          b) reparti da cento a quattrocento unità, un commissario capo penitenziario;

          c) reparti con meno di cento unità, un ispettore superiore sostituto commissario o un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

      7. Le scuole dell'Amministrazione penitenziaria indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono trasformate in istituti di istruzione e centri di reclutamento del Corpo di polizia penitenziaria.
      8. Presso l'Istituto superiore di studi penitenziari di Roma è istituita una sezione didattica autonoma con competenza sulla formazione e sull'aggiornamento dei funzionari direttivi e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria. A capo della sezione didattica è posto un dirigente superiore del medesimo Corpo, con funzioni di direttore del corso.
      9. Presso gli istituti di istruzione e centri di reclutamento del Corpo di polizia penitenziaria, il comando del reparto e dell'area della formazione è affidato al personale appartenente al ruolo direttivo e la direzione è attribuita a dirigenti del medesimo Corpo.
      10. Presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria il comando del reparto è affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a ispettore superiore.